Informativa ADR

Accordo Europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose su strada

Informativa ADR
Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. L'accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 come  “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road” ed è stato ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839. Attualmente il numero di stati che sottoscrivono ed  applicano l’ADR è 48.
La struttura dell’Accordo consta di 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell’Accordo stesso e da due allegati che elencano le  varie disposizioni; in particolare negli allegati A ci sono le “disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi” ed in quelli B le “disposizioni sull’equipaggiamento di trasporto”. Il testo degli Allegati viene  regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle raccomandazioni ONU per il  trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma normativa, le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto.

In sintesi le norme riguardano:
  • Classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al  trasporto su strada.
  • Condizioni di imballaggio delle merci.
  • Caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori.
  • Modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne.
  • Requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio.
  • Abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose.
  • Esenzioni dal rispetto delle norme dell’Accordo.

La pericolosità dei vari materiali viene classificata in base ai rischi che le sostanze rivestono nei confronti delle persone e dell’ambiente; la Classe indica il pericolo primario della sostanza: • Classe 1 - Materiali e  sostanze esplosive.
  • Classe 2 - Gas.
  • Classe 3 - Liquidi infiammabili.
  • Classe 4.1 - Materie solide infiammabili e auto-reattive.
  • Classe 4.2 - Sostanze soggette ad auto combustione.
  • Classe 4.3 - Sostanze che, a contatto con l’acqua, sprigionano gas infiammabili.
  • Classe 5.1 - Sostanze ossidanti.
  • Classe 5.2 - Perossidi organici.
  • Classe 6.1 - Sostanze tossiche.
  • Classe 6.2 - Prodotti infettivi.
  • Classe 7 - Materiali radioattivi.
  • Classe 8 - Materiali corrosivi.
  • Classe 9 - Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l’ambiente.

Ai fini dell’imballaggio, le materie sono raggruppate per caratteristiche chimico fisiche o per i pericoli di natura secondaria che presentano; questi Gruppi di Imballaggio indicano il livello di pericolo della sostanza  all’interno della classe di appartenenza. Nello specifico:
  • Gruppo di Imballaggio I: Materie molto pericolose
  • Gruppo di Imballaggio II: Materie mediamente pericolose
  • Gruppo di Imballaggio III: Materie debolmente pericolose.

A livello quantitativo, sulle nostre strade i trasporti maggior mente importanti sono quelli che riguardano i prodotti petroliferi (Classe 3 - liquidi infiammabili), ossia i numeri ONU 1202 (Carburante Diesel o Gasolio o Gasolio da riscaldamento), 1203 (Benzina) e 1223 (Cherosene).

ESENZIONI:
L’allegato A, oltre ad elencare una serie di precisazioni, indica le forme di esenzione relative al trasporto di merci pericolose; grazie a tale regime di esenzione si può trasportare una merce ADR nelle quantità e  modalità previste dalla sottosezione 1.1.3.6 dell’accordo senza l’obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati con equipaggiamento e pannelli ADR. Nel particolare queste esenzioni si riferiscono a:
  • esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto;
  • esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

ESENZIONI RELATIVE ALLA NATURA DELL’OPERAZIONE DI TRASPORTO (ESENZIONE TOTALE 1.1.3.1 ADR).
Per quanto riguarda il trasporto di carburanti, le disposizioni dell'ADR non si applicano nei seguenti casi:

(a) trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative e sportive a  condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti  da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per  la vendita al dettaglio.

(c) trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di  controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate all’1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni  perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7 (materiali radioattivi). I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione  esterna o interna non rientrano nella presente esenzione.

ESENZIONI RELATIVE ALLE QUANTITÀ TRASPORTATE PER UNITÀ DI TRASPORTO (ESENZIONE PARZIALE 1.1.3.6 ADR)
Il capitolo 1.1.3.6 della normativa ADR elenca, con una apposita tabella (1.1.3.6.3), una serie di prescrizioni che comportano una parziale limitazione al trasporto di merci pericolose, in particolare non è  obbligatorio, entro i limiti quantitativi fissati per le varie categorie di trasporto, il rispetto delle prescrizioni relative a:
  • pannelli ed etichette di pericolo su veicoli;
  • istruzioni scritte per il conducente;
  • certificato di formazione professionale del conducente.
Nello specifico, per i carburanti, le limitazioni sono:
  • per materie e oggetti appartenenti al Gruppo di Imballaggio II (benzina) la quantità massima totale trasportabile, per unità di trasporto, è pari a 333 L;
  • per materie e oggetti appartenenti al Gruppo di Imballaggio III (gasolio, kerosene) la quantità massima totale trasportabile, per unità di trasporto, è pari a 1.000 L.




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caratteristiche principali
descrizione
Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. L'accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 come  “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road” ed è stato ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839. Attualmente il numero di stati che sottoscrivono ed  applicano l’ADR è 48.
La struttura dell’Accordo consta di 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell’Accordo stesso e da due allegati che elencano le  varie disposizioni; in particolare negli allegati A ci sono le “disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi” ed in quelli B le “disposizioni sull’equipaggiamento di trasporto”. Il testo degli Allegati viene  regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle raccomandazioni ONU per il  trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma normativa, le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto.

In sintesi le norme riguardano:
  • Classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al  trasporto su strada.
  • Condizioni di imballaggio delle merci.
  • Caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori.
  • Modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne.
  • Requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio.
  • Abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose.
  • Esenzioni dal rispetto delle norme dell’Accordo.

La pericolosità dei vari materiali viene classificata in base ai rischi che le sostanze rivestono nei confronti delle persone e dell’ambiente; la Classe indica il pericolo primario della sostanza: • Classe 1 - Materiali e  sostanze esplosive.
  • Classe 2 - Gas.
  • Classe 3 - Liquidi infiammabili.
  • Classe 4.1 - Materie solide infiammabili e auto-reattive.
  • Classe 4.2 - Sostanze soggette ad auto combustione.
  • Classe 4.3 - Sostanze che, a contatto con l’acqua, sprigionano gas infiammabili.
  • Classe 5.1 - Sostanze ossidanti.
  • Classe 5.2 - Perossidi organici.
  • Classe 6.1 - Sostanze tossiche.
  • Classe 6.2 - Prodotti infettivi.
  • Classe 7 - Materiali radioattivi.
  • Classe 8 - Materiali corrosivi.
  • Classe 9 - Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l’ambiente.

Ai fini dell’imballaggio, le materie sono raggruppate per caratteristiche chimico fisiche o per i pericoli di natura secondaria che presentano; questi Gruppi di Imballaggio indicano il livello di pericolo della sostanza  all’interno della classe di appartenenza. Nello specifico:
  • Gruppo di Imballaggio I: Materie molto pericolose
  • Gruppo di Imballaggio II: Materie mediamente pericolose
  • Gruppo di Imballaggio III: Materie debolmente pericolose.

A livello quantitativo, sulle nostre strade i trasporti maggior mente importanti sono quelli che riguardano i prodotti petroliferi (Classe 3 - liquidi infiammabili), ossia i numeri ONU 1202 (Carburante Diesel o Gasolio o Gasolio da riscaldamento), 1203 (Benzina) e 1223 (Cherosene).

ESENZIONI:
L’allegato A, oltre ad elencare una serie di precisazioni, indica le forme di esenzione relative al trasporto di merci pericolose; grazie a tale regime di esenzione si può trasportare una merce ADR nelle quantità e  modalità previste dalla sottosezione 1.1.3.6 dell’accordo senza l’obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati con equipaggiamento e pannelli ADR. Nel particolare queste esenzioni si riferiscono a:
  • esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto;
  • esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

ESENZIONI RELATIVE ALLA NATURA DELL’OPERAZIONE DI TRASPORTO (ESENZIONE TOTALE 1.1.3.1 ADR).
Per quanto riguarda il trasporto di carburanti, le disposizioni dell'ADR non si applicano nei seguenti casi:

(a) trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative e sportive a  condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti  da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per  la vendita al dettaglio.

(c) trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di  controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate all’1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni  perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7 (materiali radioattivi). I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione  esterna o interna non rientrano nella presente esenzione.

ESENZIONI RELATIVE ALLE QUANTITÀ TRASPORTATE PER UNITÀ DI TRASPORTO (ESENZIONE PARZIALE 1.1.3.6 ADR)
Il capitolo 1.1.3.6 della normativa ADR elenca, con una apposita tabella (1.1.3.6.3), una serie di prescrizioni che comportano una parziale limitazione al trasporto di merci pericolose, in particolare non è  obbligatorio, entro i limiti quantitativi fissati per le varie categorie di trasporto, il rispetto delle prescrizioni relative a:
  • pannelli ed etichette di pericolo su veicoli;
  • istruzioni scritte per il conducente;
  • certificato di formazione professionale del conducente.
Nello specifico, per i carburanti, le limitazioni sono:
  • per materie e oggetti appartenenti al Gruppo di Imballaggio II (benzina) la quantità massima totale trasportabile, per unità di trasporto, è pari a 333 L;
  • per materie e oggetti appartenenti al Gruppo di Imballaggio III (gasolio, kerosene) la quantità massima totale trasportabile, per unità di trasporto, è pari a 1.000 L.




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Le specifiche possono differire senza alcuna notifica in base al Paese di vendita. Ti preghiamo di controllare le specifiche del prodotto con il tuo venditore/distributore di riferimento. Il colore del prodotto potrebbe essere diverso da quello in foto a causa dei colori e delle impostazioni del monitor utilizzato.
RIASSUMENDO:
 
  • In regime di esenzione parziale - parag. 1.1.3.6 ADR - (senza l’obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati con equipaggiamento e pannelli ADR ma con l’impiego di contenitori omologati ADR) si possono trasportare le seguenti quantità di carburanti:
 
Carburante Quantità Massima
Trasportabile [L]
Tipo di Contenitore
Gasolio 1.000 Omologato ADR per merci
di Classe 3 e Gruppo di
Imballaggio III.
Benzina 333 Omologato ADR per merci
di Classe 3 e Gruppo di
Imballaggio II

 

  • In regime di esenzione totale - par. 1.1.3.1 ADR - (quindi con l’utilizzo di contenitori idonei allo scopo e senza l’obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati al completo con equipaggiamento e pannelli ADR) si possono trasportare le seguenti quantità di carburanti:

- par. 1.1.3.1 a) per uso privato

Carburante Quantità Massima
Trasportabile [L]
Tipo di Contenitore
Gasolio e
Benzina
60 l per contenitore
fino ad un massimo
di 240l per unità di
trasporto.
Idoneo allo scopo
 
- par. 1.1.3.1 c) per le imprese
Carburante Quantità Massima
Trasportabile [L]
Tipo di Contenitore
Gasolio 450 l per contenitore
fino ad un massimo
di 1000l per unità di
trasporto
Idoneo allo scopo
Benzina 333 Idoneo allo scopo
Le specifiche possono differire senza alcuna notifica in base al Paese di vendita. Ti preghiamo di controllare le specifiche del prodotto con il tuo venditore/distributore di riferimento. Il colore del prodotto potrebbe essere diverso da quello in foto a causa dei colori e delle impostazioni del monitor utilizzato.
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